Per le erogazioni liberali alle ONLUS è possibile optare per la deducibilità o detraibilità dal reddito: ecco come sono diversificate le agevolazioni per privati e soggetti IRES.
Tra le spese agevolate in dichiarazione dei redditi rientrano anche le erogazioni liberali nei confronti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cosiddette ONLUS. Per agevolare la raccolta di fondi in loro favore (“fundraising”) sono infatti previsti sgravi fiscali in favore di chi effettua liberalità a loro sostegno, nonché a beneficio di iniziative umanitarie, religiose o laiche. Tali agevolazioni fiscali consistono in alcuni casi a detrazioni, in altri a deduzioni: sono state diversificate dal legislatore a seconda che il benefattore sia un’impresa o una persona fisica, ma anche in base alla natura della donazione (denaro, beni o costi di personale per servizi, etc.).
=> Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali
Persone fisiche
Le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, possono scegliere alternativamente tra:
- la deducibilità fiscale, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (compresi i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca) e fino ad un massimo di 70.000 euro l’anno;
- la detrazione IRPEF pari al 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro, compresi gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”. In merito ricordiamo che la percentuale è stata innalzata rispetto al precedente 19% dalla Legge n. 96/2012, la quale ha disposto che nel 2013 si potesse detrarre il 24% di ciò che si fosse donato al Non Profit e dal 2014 il 26%.
È importante ricordare di conservare la ricevuta postale o bancaria della propria donazione, il cui versamento deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale o altri sistemi di pagamento, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni di conto corrente o circolari. Per le donazioni tramite bonifico, carta di credito, prepagate, assegno bancario o circolare l’estratto conto ha valore di ricevuta (art. 23 D.L. n. 241/1997).
=> Detrazioni fiscali: le istruzioni
Soggetti IRES
I soggetti IRES, ovvero le società di capitali, le cooperative, i consorzi e tutti gli enti pubblici o privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, possono scegliere tra:
- la deducibilità fiscale, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (compresi i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca) e fino ad un massimo di 70.000 euro l’anno;
- la deduzione dal reddito imponibile IRES del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro.